Il Decreto Milleproroghe 2026, ha posticipato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’art. 144 d.lgs. 33/2025. La norma prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro di importo superiore a 2.500 euro (al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali) devono verificare se al dipendente siano state notificate una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. In ipotesi affermativa le amministrazioni pubbliche non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’Agenzia delle entrate, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Dal 1° gennaio 2026, viene abbassata a 2.500 euro la soglia degli stipendi oltre la quale enti e amministrazioni devono procedere alla verifica di regolarità preventiva e pertanto il campo di applicazione si amplierà notevolmente coinvolgendo una platea di lavoratori molto più ampia.

Riteniamo che la norma, accollando solo su una parte dei lavoratori subordinati, ovvero esclusivamente sui dipendenti pubblici, l’onere di garantire allo Stato un maggiore gettito derivante dalle misure anti – evasione, sia iniqua e penalizzi i lavoratori pubblici solo in ragione della tracciabilità degli stipendi, impedendo la immediata disponibilità di somme che concorrono al sostentamento familiare.
Per questi motivi, con una lettera, come CISL FP abbiamo chiesto ai Ministri della PA e dell’Economia un intervento legislativo urgente finalizzato all’abrogazione della norma.
La richiesta è motivata anche alla luce del fatto che le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a gestire in un brevissimo lasso temporale, già a partire dall’erogazione degli stipendi del mese corrente, un onere procedurale complesso in assenza di indicazioni operative e chiarimenti da parte dei Ministeri competenti su importanti aspetti applicativi quali le voci stipendiali che vanno escluse dall’obbligo di verifica, le conseguenze applicative, gli strumenti azionabili dal dipendente e numerosi altri aspetti non di secondo piano.


